Introduzione
La Relazione sullo Stato di Diritto 2026 della Commissione Europea esamina la situazione italiana alla luce delle principali riforme e degli sviluppi considerati nel ciclo di valutazione 2026. Il documento combina dati, indicatori comparativi e valutazioni sulle misure adottate, restituendo un quadro aggiornato dell’evoluzione dell’ordinamento italiano nel contesto europeo.
Pubblicato il 17 luglio 2026, il capitolo dedicato all’Italia prende in esame quattro aree relative al sistema giudiziario, al quadro anticorruzione, al pluralismo e alla libertà dei media e alle altre questioni istituzionali connesse al bilanciamento dei poteri. L’analisi è condotta secondo una metodologia comune agli Stati membri e tiene conto del confronto con le autorità nazionali e con i diversi portatori di interesse.
Nel capitolo italiano trovano spazio, tra gli altri, i dati sulla durata dei procedimenti, sulla digitalizzazione della giustizia, sulla prevenzione della corruzione, sui contratti pubblici, sui controlli e sulla responsabilità amministrativo-contabile, nonché gli interventi ancora in corso in materia di conflitti di interesse, rappresentanza degli interessi, libertà dei media e finanziamento della politica.
1. Sistema giudiziario
1.a. Durata della giustizia
Nel settore civile e commerciale i tempi di esaurimento dei processi sono diminuiti in tutti i gradi di giudizio, raggiungendo 1.789 giorni alla fine del 2025, rispetto ai 2.512 giorni del 2019, con una riduzione del 28,8%. Nel dettaglio, nel 2025 la durata si è ridotta di 53 giorni in primo grado, attestandosi a 435 giorni, di 84 giorni in appello, con 492 giorni, e di 76 giorni in cassazione, con 863 giorni.
Anche i procedimenti penali hanno registrato una riduzione dei tempi. Alla fine del 2025 la durata complessiva nei tre gradi di giudizio era pari a 958 giorni, con una diminuzione del 31,2% rispetto al 2019 e un risultato superiore all’obiettivo del PNRR, che prevedeva una riduzione del 25%.
Per quanto riguarda la giustizia amministrativa, la Relazione registra una diminuzione del tempo necessario per definire le cause in tutti i gradi di giudizio, passato da 976 giorni nel 2023 a 849 nel 2024 e a 803 giorni nel 2025. In primo grado, il tempo di definizione è sceso da 595 giorni nel 2023 a 483 giorni nel 2024, rimanendo tuttavia tra i più elevati nell’Unione Europea.
La riduzione dei tempi si accompagna a una progressiva diminuzione dell’arretrato. Nel 2024, il tasso di ricambio nei contenziosi civili e commerciali di primo grado è stato pari al 95%, mentre le cause più vecchie sono diminuite del 9% in primo grado, del 9,1% in secondo grado e del 9,4% in terzo grado. Per le cause amministrative di primo grado, il tasso di ricambio ha raggiunto il 125%, con una riduzione di circa il 12,5% del numero dei procedimenti pendenti.
Nonostante la riduzione dei tempi, l’Italia resta sotto la sorveglianza rafforzata del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa per la durata dei procedimenti civili e penali.
Nel 2025 il Governo ha inoltre continuato a corrispondere gli indennizzi previsti per l’eccessiva durata dei procedimenti, versando 111.709.231,00 euro a circa 100.000 persone.
1.b. La digitalizzazione
Nel settore penale il procedimento di primo grado risulta ormai interamente digitalizzato, mentre rimangono alcune procedure da completare negli altri gradi. La Commissione raccomanda pertanto all’Italia di portare a compimento il sistema digitale di gestione delle cause in tutti i gradi di giudizio.
1.c. Organici e capacità amministrativa
La Relazione segnala una scopertura del 13% tra i magistrati amministrativi e del 19% tra il personale amministrativo dei Tribunali Amministrativi Regionali.
La Relazione dà inoltre conto delle misure adottate per il rafforzamento degli organici e delle procedure di reclutamento del personale, nell’ambito delle iniziative volte a sostenere la capacità degli uffici giudiziari.
2. Quadro anticorruzione
2.a. Prevenzione e contrasto della corruzione
Secondo l’Indice di percezione della corruzione 2025 di Transparency International, l’Italia ha ottenuto un punteggio di 53/100, collocandosi al 19° posto nell’Unione Europea e al 52° posto a livello mondiale. Il punteggio è diminuito rispetto al 2021, quando era pari a 56/100.
Nel 2024 sono state registrate 1.673 condanne penali per persone fisiche per reati di corruzione, rispetto alle 1.709 del 2023, e 39 condanne per persone giuridiche, rispetto alle 31 dell’anno precedente. Il 60% delle condanne è stato sospeso. Nel 2025 la Procura europea ha inoltre indagato su 24 casi di corruzione in Italia.
Sul piano della prevenzione, la Relazione dà conto dell’adozione della Strategia nazionale anticorruzione 2026-2028, che individua tra i principali ambiti di intervento i contratti pubblici, l’inconferibilità e l’incompatibilità degli incarichi e la trasparenza. La Strategia prevede inoltre obiettivi, risultati attesi, target e indicatori per il monitoraggio delle misure adottate.
2.b. Contratti pubblici e contrasto della corruzione
La Commissione considera i contratti pubblici un settore esposto al rischio di corruzione e richiama alcuni indicatori relativi al funzionamento delle procedure di affidamento.
Nel 39% delle procedure di gara nel 2025 è stata presentata una sola offerta, a fronte di una media UE del 27%. Il 34% delle imprese italiane, rispetto al 30% della media UE, ha inoltre dichiarato che la corruzione ha impedito loro, negli ultimi tre anni, di vincere una gara pubblica.
Quanto agli strumenti di tutela, il 71% degli operatori considera molto o piuttosto soddisfacente l’indipendenza degli organi di controllo degli appalti pubblici, ossia TAR e Consiglio di Stato.
La Relazione richiama inoltre le preoccupazioni espresse dagli stakeholder circa il possibile frazionamento artificioso degli appalti al fine di mantenere il relativo valore al di sotto della soglia che richiede una procedura di gara, ossia quella degli affidamenti diretti, indicata nella Relazione in 140.000 euro.
Prosegue, infine, l’attuazione del Codice dei contratti pubblici. La Commissione rileva tuttavia che non è ancora possibile valutare in modo conclusivo l’impatto delle nuove disposizioni sull’efficacia e sulla trasparenza delle procedure di affidamento.
2.c. Trasparenza, whistleblowing e controlli
La Relazione esamina il funzionamento degli strumenti di trasparenza, segnalazione e controllo nell’ambito del sistema di prevenzione della corruzione.
Dal settembre 2025 è operativa la piattaforma unica della trasparenza, gestita dall’ANAC, che raccoglie i dati relativi al rispetto degli obblighi di trasparenza da parte degli enti pubblici e privati e consente la consultazione online dei dati relativi agli appalti pubblici.
Quanto al whistleblowing, nel 2025 sono state presentate complessivamente 1.931 segnalazioni, di cui 1.517 provenienti dal settore pubblico e 414 dal settore privato. Di queste, 460 sono state dichiarate inammissibili, 607 archiviate, 397 trasmesse alle autorità competenti e 467 esaminate dall’ANAC.
La Relazione segnala inoltre che il 55% delle segnalazioni è risultato inammissibile o archiviato, rispetto al 35% del 2024. Nello stesso periodo si è registrata una riduzione delle attività di monitoraggio e una diminuzione di circa il 60% delle attività sanzionatorie.
Nel 2025 sono inoltre diminuite le comunicazioni ricevute dll’ANAC, passate da 5.029 nel 2024 a 4.459. Nello stesso anno l’ANAC ha avviato 333 procedimenti, tra cui 208 procedimenti di vigilanza e 26 procedimenti sanzionatori, rispetto, rispettivamente, a 450 e 61 nel 2024.
2.d. La responsabilità amministrativo-contabile e la riforma della Corte dei Conti
La Relazione esamina la riforma della responsabilità amministrativo-contabile e delle funzioni della Corte dei Conti, intervenuta con la Legge 7 gennaio 2026 n. 1.
La riforma interviene sia sul sistema dei controlli preventivi sia sulla disciplina della responsabilità per danno erariale. Viene ampliato l’ambito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, prevedendo, per determinate decisioni relative all’affidamento di contratti pubblici, un termine di 30 giorni per il controllo, prorogabile sino a 90 giorni. Per i contratti pubblici finanziati con risorse del PNRR, la sottoposizione al controllo preventivo è obbligatoria, mentre per determinati atti delle Regioni e degli enti locali il controllo è previsto su base facoltativa.
La disciplina interviene inoltre sui presupposti della responsabilità amministrativa. Per gli amministratori politici viene introdotta una presunzione di buona fede quando l’atto sia stato proposto, vistato o sottoscritto dai responsabili degli uffici amministrativi e tecnici, in assenza di dolo e qualora non vi siano pareri tecnici o amministrativi contrari.
La Legge interviene anche sulla nozione di colpa grave e sui limiti della responsabilità, individuando specifiche ipotesi nelle quali la condotta può essere qualificata come gravemente colposa e stabilendo, tra l’altro, che non ricorre la colpa grave quando la condotta sia conforme agli indirizzi giurisprudenziali prevalenti o ai pareri delle autorità competenti.
La riforma incide inoltre sulla quantificazione della responsabilità, attribuendo alla Corte dei Conti un potere di riduzione dell’addebito e introducendo, al di fuori delle ipotesi di dolo e di illecito arricchimento, un limite alla somma effettivamente recuperabile a titolo di risarcimento del danno erariale.
La nuova disciplina è stata oggetto di questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei Conti nell’ambito di giudizi pendenti, con riferimento, tra l’altro, ai nuovi limiti alla responsabilità e alla loro applicazione ai procedimenti in corso[1].
2.e. Inconferibilità, incompatibilità e conflitti di interesse
La Relazione dedica inoltre attenzione alla disciplina dei conflitti di interesse, delle inconferibilità e delle incompatibilità, distinguendo tra istituti che operano su piani differenti ma concorrono alla prevenzione di situazioni nelle quali interessi personali o precedenti incarichi pubblici possono interferire con l’esercizio di successive funzioni.
L’Italia dispone di specifiche regole in materia di conflitti di interesse per i componenti dell’esecutivo, ma non di una disciplina generale applicabile a tutti i titolari di cariche pubbliche, compresi i parlamentari. Sul tema risulta ancora pendente un intervento legislativo volto a introdurre una disciplina più ampia e organica.
Un distinto ambito di intervento è rappresentato dalla disciplina delle inconferibilità e delle incompatibilità contenuta nel D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e dalle relative misure di prevenzione previste nell’ambito del Piano nazionale anticorruzione.
Nel corso del 2025 il quadro normativo è stato interessato da una serie di modifiche riguardanti, in particolare, l’articolo 7 del D.Lgs. n. 39 del 2013. La disposizione, già interessata dalla Legge 21 febbraio 2025 n. 15, è stata successivamente abrogata integralmente dall’articolo 2 della Legge 8 agosto 2025 n. 122, con effetto dal 24 agosto 2025.
L’intervento ha inciso sulla disciplina delle inconferibilità relative al conferimento di determinati incarichi presso enti di diritto privato in controllo pubblico a soggetti che avessero ricoperto in precedenza determinate cariche politiche locali.
Sul punto è intervenuta anche l’Autorità nazionale anticorruzione. Con l’Atto di segnalazione n. 2 del 26 marzo 2025, adottato con Delibera n. 132 del 26 marzo 2025, l’ANAC aveva chiesto al Governo e al Parlamento di ripristinare la disciplina precedentemente prevista dall’articolo 7, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 2013. Successivamente, con l’Atto di segnalazione n. 3 del 23 luglio 2025, approvato con Delibera n. 309 del luglio 2025, l’Autorità ha sollecitato una revisione complessiva dello stesso D.Lgs. n. 39 del 2013.
La successione degli interventi normativi e delle segnalazioni dell’Autorità evidenzia quindi un tema più ampio, relativo alla stabilità e alla coerenza del sistema di prevenzione delle situazioni di incompatibilità o di possibile conflitto.
La disciplina dei conflitti di interesse, delle inconferibilità e delle incompatibilità assume pertanto un rilievo distinto, ma complementare, rispetto agli altri strumenti di prevenzione della corruzione, operando in una fase anteriore rispetto all’eventuale accertamento di una condotta illecita.
2.f. Lobbying e rappresentanza degli interessi
Nel gennaio 2026 la Camera dei deputati ha approvato un disegno di legge volto a disciplinare le attività di rappresentanza di interessi. L’esame presso il Senato risulta ancora in corso.
Il disegno di legge introduce obblighi a carico dei soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi, prevedendo tuttavia alcune esclusioni, tra cui quelle relative alle organizzazioni sindacali e alle associazioni dei datori di lavoro.
La Relazione segnala inoltre alcuni elementi ancora mancanti nel quadro normativo, tra cui un sistema completo di tracciabilità dell’attività di lobbying attraverso la cosiddetta impronta legislativa e l’obbligo per le società specializzate nell’attività di lobbying di indicare i soggetti per conto dei quali operano.
La Commissione raccomanda l’adozione di una disciplina organica della rappresentanza degli interessi e l’istituzione di un registro operativo.
3. Pluralismo dei media
La terza area della Relazione riguarda il pluralismo e la libertà dei media, con particolare attenzione alle condizioni nelle quali opera l’informazione e alle garanzie riconosciute ai giornalisti.
Tra i profili esaminati rientrano il quadro normativo relativo alla libertà di stampa, la tutela delle fonti giornalistiche, la disciplina della diffamazione e le condizioni economiche e professionali nelle quali viene esercitata l’attività giornalistica.
La Relazione richiama quindi la necessità di intervenire sulla disciplina della diffamazione e di rafforzare le garanzie connesse alla libertà di stampa e alla protezione delle fonti.
La questione si colloca nel più ampio equilibrio tra tutela della reputazione, libertà di espressione e funzione dell’informazione nel sistema democratico.
4. Altre questioni istituzionali relative al bilanciamento dei poteri
Un primo profilo riguarda la trasparenza del finanziamento della politica. La Commissione richiama la necessità di rafforzare il quadro normativo con riferimento alle donazioni effettuate attraverso fondazioni e associazioni politiche e di assicurare una maggiore integrazione degli strumenti di trasparenza mediante un registro elettronico unico relativo al finanziamento dei partiti e delle campagne elettorali.
La Relazione richiama inoltre la necessità di istituire un’istituzione nazionale per i diritti umani conforme ai Principi di Parigi delle Nazioni Unite, quale ulteriore elemento del sistema nazionale di tutela e di promozione dei diritti fondamentali.
Conclusioni
Nel complesso, la Relazione restituisce un quadro della situazione italiana in miglioramento, ma ancora segnato da criticità che richiedono interventi strutturali e continui. Pur non prevedendo un termine formale per l’attuazione delle raccomandazioni, il loro seguito viene verificato nel ciclo annuale sullo Stato di Diritto. Per l’Italia, la sfida è dunque consolidare i progressi compiuti e dare concreta attuazione alle riforme ancora necessarie, evitando che le criticità già rilevate si ripropongano nelle successive Relazioni della Commissione.
[1] Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale centrale d’appello, Ordinanza 12 maggio 2026 n. 87, pubblicata in G.U., 1ª Serie speciale – Corte costituzionale, n. 23 del 10 giugno 2026. Si veda inoltre Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, Ordinanza 8 giugno 2026 n. 110, pubblicata in G.U., 1ª Serie speciale – Corte costituzionale, n. 27 in data 8 luglio 2026. Le questioni riguardano, tra l’altro, i nuovi limiti alla responsabilità amministrativo-contabile e la disciplina transitoria della riforma.
