Gennaio 9, 2024

APPALTI FINANZIATI CON FONDI DEL PNRR: NORMATIVA APPLICABILE

by sasti in News

Il 1° luglio 2023 ha acquistato efficacia il D.Lgs. n. 36/2023, nuovo Codice dei contratti pubblici (entrato in vigore il 1° aprile 2023). Si è posto quindi il problema relativo alla disciplina applicabile agli appalti finanziati con fondi del PNRR, posto che il previgente Codice (D.Lgs. n. 50/2016) è stato abrogato ai sensi dell’art. 226, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

Il vigente Codice (D.Lgs. n. 36/2023), relativamente alla disciplina applicabile agli appalti finanziati dal PNRR, prevede all’art. 225, comma 8, che: “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018”.

Il D.L. n.77/2021, convertito in L. n. 108/2021(“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”), disciplina, esclusivamente nel Titolo IV, le disposizioni relative ai contratti pubblici derogatorie rispetto alle norme di cui al previgente Codice D.Lgs. n. 50/2016.

Quindi, trovano ancora applicazione agli appalti finanziati da fondi PNRR le (residuali) disposizioni di cui al Titolo IV del D.L. n. 77/2021,ossia quelle in materia di: norme sulle pari opportunità, generazionali e di genere di cui all’art. 47 del D.L. n. 77/2021; premi di accelerazione per l’ultimazione dei lavori avvenuta in anticipo rispetto alla data prefissata nel contratto di cui all’art. 50, comma 4, dello stesso Decreto; nonché quelle riguardanti le altre disposizioni del Titolo IV del D.L. n. 77/2021 non richiamate nel D.Lgs. n.36/2023.

Invece, per tutto quanto non disciplinato dal D.L. n.77/2021, ed in particolare in ordine alle nuove soglie comunitarie ed alla relativa disciplina delle gare, trovano senz’altro applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, a seguito del combinato disposto dei menzionati artt. 225 “Disposizioni transitorie e di coordinamento”, 226“Abrogazioni e disposizioni finali” e 229 “Entrata in vigore” del D.Lgs. n. 36/2023.

Infatti, la lettera del Codice vigente implica l’abbandono delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, essendo statuito all’art. 226, comma 2, che: “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso”. L’utilizzo dell’avverbio “esclusivamente” elimina qualsivoglia dubbio rispetto all’applicazione residua del Codice previgente.

Dunque, anche per le procedure finanziate con fondi PNRR trovano applicazione tutte le norme di cui al vigente Codice D.Lgs. n. 36/2023, fatte salve quelle di cui al Titolo IV del D.L. n. 77/2021 non richiamate nel medesimo D.Lgs. n.36/2023.

Tale interpretazione è stata affermata dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, Sezione Prima, nella Sentenza n.758/2023. Il T.A.R., investito della questione riguardante la corretta disciplina da applicare agli appalti PNRR, ha stabilito infatti che: “Secondo il collegio, il problema da ultimo evocato deve essere risolto applicando l’art. 226 del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023, il quale, dopo aver sancito l’abrogazione del d.lgs. n. 50/2016 dal 1 luglio 2023 e la sua residua applicazione «esclusivamente ai procedimenti in corso» (commi 1 e 2), stabilisce al comma 5 che «ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso. Al di là delle disposizioni di cui al d.l. n. 77/2021 e delle altre fonti espressamente richiamate dall’art. 225, co. 8, del d.lgs. n. 36/2023, applicabili anche alle procedure finanziate con i fondi del PNRR pur se bandite successivamente al 1.07.2021, dovranno trovare dunque applicazione le norme ed i principi del nuovo codice dei contratti pubblici, dovendosi ritenere ad essi riferito «ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Tale pronuncia fuga ogni dubbio relativo all’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 agli appalti finanziati da fondi PNRR, laddove non trovi applicazione la normativa speciale (e residuale) contenuta nel Titolo IV del D.L. n. 77/2021.

Risulta altresì superato il parere n. 2153/2023 reso dal MIT , il quale, nel tentativo di chiarire la Circolare ministeriale del 12 luglio 2023 circa il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023, aveva esplicitato che “sulla base delle indicazioni di cui alla circolare del MIT del 12.07.2023 si ritiene che il nuovo codice non trovi sostanzialmente applicazione, considerato che le semplificazioni in materia di PNRR-PNC di cui al DL n. 77/2021 sono state introdotte “solo al fine di consentire la rapida realizzazione di tali opere”.