Come è noto, l’istituto dell’accesso agli atti è finalizzato alla tutela della trasparenza dell’attività amministrativa, consentendo ai soggetti richiedenti di prendere visione e/o di produrre copia di atti o documenti inseriti nelle piattaforme digitali, nell’ambito di un determinato procedimento di affidamento o di esecuzione.
La disciplina.
La disciplina dell’accesso agli atti della procedura di gara è contenuta negli articoli 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
In particolare, l’art. 35 (rubricato “Accesso agli atti e riservatezza”), recante la disciplina sostanziale dell’accesso, prevede al comma 1 che l’accesso agli atti, in coerenza con il processo di digitalizzazione del settore dei contratti pubblici, avviene esclusivamente in modalità digitale; inoltre, il medesimo comma ammette espressamente l’applicazione dell’accesso civico generalizzato (di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013) al settore dei contratti pubblici (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 02.04.2020 n. 10).
Nei successivi commi dell’articolo 35, invece, sono individuate le categorie di atti e documenti che possono essere oggetto di accesso, le ipotesi di differimento e di esclusione, nonché i tempi di accesso agli atti delle procedure di gara.
L’art. 36, rubricato “Norme procedimentali e processuali in materia di accesso”, disciplina l’accesso sotto il profilo processuale e procedimentale. In particolare, rispetto alla disciplina previgente (di cui al D.Lgs. n. 50/2016), l’art. 36 ha introdotto due importanti novità: a) sotto il profilo procedurale la stazione appaltante è tenuta a mettere a disposizione determinati atti tramite la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD), semplificando e velocizzando l’accesso; b) a livello processuale è previsto il termine ridotto di dieci giorni per l’impugnazione delle decisioni della stazione appaltante relative alle richieste di oscuramento delle offerte presentate dai concorrenti.
Tale disciplina ha suscitato perplessità in fase di applicazione, soprattutto con riferimento all’oscuramento dei segreti tecnici, nonché all’ambito di applicazione del rito per l’accesso agli atti ex art. 36, che prevede regole processuali speciali al fine di contemperare contrapposti interessi:
- trasparenza della procedura;
- riservatezza dei dati dei partecipanti in presenza di specifici contro-interessi all’esibizione;
- diritto di difesa del soggetto che chiede l’esibizione degli atti che, in talune situazioni, può prevalere sul controlimite della riservatezza;
- celerità della procedura quale componente del più ampio principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice.
Di seguito le principali pronunce giurisprudenziali sul tema.
La giurisprudenza: due orientamenti.
T.A.R. Abruzzo – L’Aquila, Sez. I, 11.11.2024 n. 470.
La decisione del T.A.R. Abruzzo riguarda, in particolare, il dies a quo dal quale decorrono i dieci giorni previsti dal comma 4 dell’art. 36 per impugnare le decisioni della stazione appaltante aventi ad oggetto l’accoglimento o il rigetto dell’oscuramento di parti delle offerte. Invero, tali decisioni devono essere impugnate “con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione”.
Ebbene, la celerità e la concentrazione del rito previsto dal Codice vigente sono finalizzate a superare le criticità emerse durante la vigenza del precedente Codice D.Lgs. n. 50/2016, nel quale il dies a quo per la proposizione del ricorso per l’accesso – oggi fissato inderogabilmente nella comunicazione digitale dell’aggiudicazione – veniva determinato sia in relazione alla presentazione delle istanze di accesso da parte degli operatori economici sia in relazione ai tempi e alle modalità di risposta della stazione appaltante, con conseguente dilatazione dei tempi per la definizione dei giudizi volti a contestare l’aggiudicazione.
Al contrario, dalla formulazione dell’articolo 36, commi 3 e 4, del Codice attuale è possibile evincere chiaramente che tutte le decisioni sulle eventuali richieste di oscuramento presentate, implicite od esplicite, devono essere impugnate entro il termine decadenziale di dieci giorni decorrente dalla comunicazione dell’aggiudicazione: infatti, è da tale momento che i concorrenti hanno la possibilità di discernere quali atti la stazione appaltante ha inteso rendere noti e quali invece ha sottratto all’accesso o alla divulgazione.
Il Collegio, applicando tali coordinate ermeneutiche, nella fattispecie concreta ha ritenuto tardivo il ricorso presentato dalla società ricorrente. Infatti, la società, atteso che alla comunicazione di aggiudicazione non è seguita la messa a disposizione di tutta la documentazione prevista dall’art. 36, avrebbe dovuto comunque impugnare il diniego implicito di accesso. Inoltre, il T.A.R. ha ritenuto non idonea a rimettere in termini la ricorrente la successiva comunicazione trasmessa dalla stazione appaltante, con oscuramento parziale dei dati, in cui sono state esplicitate le ragioni dell’oscuramento.
T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II-ter, 02.12.2024 n. 21628.
Nella fattispecie analizzata dal T.A.R. Lazio, invece, il Collegio ha ritenuto non applicabile il rito “speciale” previsto dall’art. 36 del Codice vigente. Invero, il ricorso proposto dalla ricorrente non derivava dall’opposizione all’ostensione da parte dei controinteressati, bensì dalla mancata osservanza, da parte della stazione appaltante, dell’obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 dell’art. 36, in relazione ai seguenti atti: offerta tecnica dell’aggiudicataria, offerta tecnica del RTI collocatosi al secondo posto in graduatoria, giustificazioni prodotte dall’aggiudicataria nel sub-procedimento di verifica di congruità.
Il Collegio ha ritenuto, infatti, che “[…] di tali atti, come confermato dalla documentazione prodotta nel presente giudizio, non risulta pubblicazione alcuna: di guisa che la fattispecie in esame si presenta obiettivamente diversa da quella tipizzata nel comma 3 dell’art. 36. Ne segue che, essendo quest’ultima sola l’oggetto del rito accelerato previsto da successivo comma 4, nel caso in esame deve essere applicato l’ordinario rito dell’accesso previsto dall’art. 116 c.p.a., con i relativi termini di proposizione del ricorso di cui al primo comma della norma in questione, pari a trenta giorni dalla determinazione o dal silenzio in materia”.
Per l’effetto, il T.A.R. ha ritenuto il ricorso tempestivo, atteso che lo stesso è stato notificato il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della documentazione di gara relativa ai primi cinque operatori in graduatoria, esclusi gli atti di cui la ricorrente ha presentato istanza di accesso.
T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IX, 05.12.2024 n. 6797.
Analogamente, il T.A.R. Campania ha ribadito che la disciplina processuale di cui all’art. 36, per quanto riguarda i termini di notifica e deposito del ricorso, ha carattere speciale rispetto a quella dell’art. 116 del c.p.a. in quanto funzionale a tutelare l’interesse alla celerità del procedimento.
Infatti, secondo il Collegio “si tratta, tuttavia, di una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella prevista dall’art. 116 c.p.a, e, pertanto, può applicarsi nel caso in cui tutti gli elementi della fattispecie costitutivi della stessa siano venuti ad esistenza. Inoltre, stante la sua specialità, è di stretta interpretazione e non può essere applicata estensivamente in via analogica”.
In particolare, nella vicenda giudiziale il ricorrente non era qualificabile quale “concorrente o offerente non definitivamente escluso” e, per di più, la valutazione dell’amministrazione sull’istanza di accesso agli atti è avvenuta non contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, ma in un momento successivo.
Pertanto, non sono stati considerati sussistenti i presupposti ai fini dell’applicabilità della disciplina speciale dei termini acceleratori di cui al comma 4 dell’art. 36, con conseguente riespansione della disciplina e dei termini ordinari in materia di cui all’art. 116 c.p.a..
T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I-quater, 14.01.2025 n. 584.
Stante la disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici, in tale pronuncia il T.A.R. Lazio ha ritenuto che “sotto il profilo procedimentale, in base all’assetto voluto dal codice dei contratti vigente, va esclusa la necessità di una richiesta di accesso agli atti della procedura di gara, essendo automaticamente riconosciuto, ai sensi dell’art. 36 d.lgs. n. 36/23, a chi partecipa alla procedura di accedere in via diretta a partire dal momento della comunicazione digitale dell’aggiudicazione a “i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione” (cfr. art. 36, co. 1, citato). Depone a favore di tale conclusione quanto riportato nella relazione di accompagnamento al nuovo codice, laddove si afferma che tale previsione è finalizzata ad evitare una eventuale fase amministrativa relativa alle istanze di accesso, consentendo ai partecipanti di conoscere immediatamente la scelta fatta dall’amministrazione e orientarsi sulla opportunità o meno di procedere in sede processuale”.
Invero, viene riconosciuto agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria un ampio diritto di accesso (art. 36, comma 2). A tale limitato numero di concorrenti, infatti, la disposizione prevede che siano resi “reciprocamente disponibili”, attraverso la stessa piattaforma, non solo gli atti di cui al primo comma ma anche le loro offerte.
In ogni caso, dalla disciplina in materia è possibile evincere che, una volta intervenuta l’aggiudicazione e la sua comunicazione digitale, i primi cinque concorrenti in graduatoria hanno diritto ad accedere direttamente mediante piattaforma anche alle reciproche offerte, fatto salvo il caso in cui vi siano stati degli oscuramenti.
In particolare, l’oscuramento segue ad una specifica richiesta dell’offerente, corredata da una dichiarazione “motivata e comprovata” in ordine alla sussistenza di segreti tecnici e commerciali. Nel caso in cui la richiesta venga presentata, la stazione appaltante nella comunicazione dell’aggiudicazione deve puntualmente dar conto della propria decisione e della motivazione sottesa all’accoglimento o al rigetto della stessa (sul punto anche T.A.R. Toscana, Sez. IV, 25.09.2024 n. 1035).
T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 11.02.2025 n. 3002.
Da ultimo, il T.A.R. Lazio si è espresso in merito alla possibilità di accesso agli atti finalizzata alla difesa in giudizio.
Nella fattispecie, il Collegio ha sottolineato che l’accesso alle informazioni costituenti segreti tecnici o commerciali non è precluso del tutto: deve essere garantito, infatti, l’accesso nei termini di cui all’art. 35 del Codice, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio degli interessi giuridici rappresentati dal richiedente in relazione alla procedura di gara.
In particolare, l’accesso alle informazioni contenute nelle offerte può essere conseguito dai partecipanti alla gara: a) contestando la natura di informazioni riservate dei dati cui vorrebbero accedere; b) dimostrando, senza contestare detta natura, che l’accesso all’informazione è indispensabile ai fini della difesa in giudizio.
Tuttavia, l’accertamento relativo all’indispensabilità dell’informazione per la difesa in giudizio non può avvenire per la prima volta in sede giudiziale.
Invero, come sottolineato dal T.A.R., “ una diversa interpretazione implicherebbe, invece, che, a fronte della decisione della stazione appaltante sull’oscuramento, il concorrente che intendesse accedere all’informazione in quanto ritenuta strettamente indispensabile per la difesa in giudizio, ma senza contestarne la natura riservata, sarebbe costretto a impugnare un provvedimento che in realtà non intende censurare, ma che costituirebbe la mera occasione per l’instaurazione di un processo in cui il giudice sarebbe chiamato non già a decidere circa la legittimità del bilanciamento di interessi effettuato dall’Amministrazione, bensì a operare direttamente detto bilanciamento. Ne deriverebbe una radicale trasformazione del giudizio in materia di accesso, di cui invero non vi è traccia nella normativa, nonché un’indubbia commistione tra funzioni giurisdizionali e amministrative”.
Al contrario, qualora sia preclusa la contestazione in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti per l’oscuramento, il concorrente può sollecitare la stazione appaltante, formulando istanza di accesso, a valutare i presupposti per l’oscuramento sulla base del giudizio di stretta indispensabilità. Tale provvedimento della stazione appaltante potrà essere oggetto di impugnativa innanzi al Giudice amministrativo negli ordinari termini previsti per il rito in materia di accesso.
Gli orientamenti in giurisprudenza: conclusioni.
Dall’analisi della giurisprudenza sono quindi emersi due orientamenti principali riferiti, in particolare, ai presupposti per l’applicabilità del rito accelerato:
a) uno più formalistico, sostenuto dal T.A.R. Abruzzo, secondo il quale si applica il rito speciale ancorché la stazione appaltante non metta a disposizione, contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, tutta la documentazione stabilita dall’art. 36, considerando tale azione quale decisione implicita di oscuramento;
b) al contrario, secondo quanto sostenuto dal secondo orientamento (T.A.R. Lazio e T.A.R. Campania), qualora la stazione appaltante non pubblichi tutti gli atti previsti dall’art. 36 non risulta applicabile il rito “speciale” bensì il rito ordinario in materia di accesso di cui all’art. 116 c.p.a..
Stante l’incertezza normativa è auspicabile un celere intervento chiarificatore del Consiglio di Stato, soprattutto in considerazione del fatto che il c.d. “correttivo” al Codice non è intervenuto sull’art. 36. Invero, una perdurante incertezza sul termine di impugnazione può comportare un notevole vulnus alle possibilità di difesa del concorrente.
Le novità introdotte dal “correttivo” in materia di accesso.
Il D.Lgs. n. 209/2024 (c.d. “correttivo” al D.Lgs. n. 36/2023) ha apportato alcune modifiche al Codice dei contratti pubblici in materia di accesso agli atti; in particolare, è stato modificato solo l’art. 35 come segue:
- art. 35, comma 4: è stata modificata la lettera a) del comma 4 al fine di specificare che fra i segreti commerciali, esclusi dall’esercizio del diritto di accesso, sono da considerarsi anche quelli risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale;
- art. 35, comma 5-bis: il “correttivo” ha inserito ex novo il comma 5-bis, il quale prevede che, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante ed agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, per la verifica da parte della stazione appaltante e dell’ente concedente del possesso dei requisiti e per le altre finalità previste dal Codice.
