Gennaio 14, 2025

Il “correttivo” (D.Lgs. n. 209/2024) al Codice dei contratti pubblici: le principali novità e l’attività di formazione proposta dallo Studio

by sasti in News

Al fine di ottimizzare l’applicazione del Codice dei contratti pubblici, il Governo ha ritenuto opportuno intervenire con il D.Lgs. n. 209 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 31.12.2024, recante “Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”.

Tale intervento normativo ha come obiettivo principale la razionalizzazione e la semplificazione del Codice, tenendo conto delle esigenze manifestate dagli operatori del settore e delle richieste di modificazione e di integrazione provenienti dall’UE. Invero, l’obiettivo è duplice: prevenire nuove procedure di infrazione da parte della Commissione Europea e risolvere quelle eventualmente già in corso.

Il correttivo recepisce, inoltre, i principali orientamenti giurisprudenziali emersi successivamente all’entrata in vigore del Codice al fine di garantire un’applicazione uniforme dei principi, soprattutto in aree tematiche di particolare rilevanza.

Le nuove disposizioni tengono in considerazione altresì alcune criticità segnalate dall’ANAC e mirano a perfezionare il Codice senza alterarne la filosofia e l’impostazione di fondo. L’intento è quello di migliorare l’omogeneità, la chiarezza e l’adeguatezza delle norme, al fine di promuovere lo sviluppo del settore dei contratti pubblici.

In particolare, le modifiche apportate al Codice hanno ad oggetto:

  • correzioni tecniche: sono state corrette incongruenze, errori materiali e refusi presenti nel testo originale, al fine di garantire una maggiore coerenza normativa;
  • chiarificazioni interpretative: sono state introdotte precisazioni per facilitare l’interpretazione di alcune disposizioni particolarmente complesse o ambigue, evitando così possibili divergenze interpretative e contenziosi;
  • integrazioni normative: in alcuni casi, sono state introdotte nuove disposizioni per colmare lacune normative o per adeguare il Codice alle nuove esigenze;
  • modifiche sostanziali: alcune disposizioni sono state modificate in modo significativo per risolvere problemi applicativi emersi nella prima fase di attuazione del Codice o per adeguarlo a nuovi orientamenti giurisprudenziali o politici.

In sintesi, la revisione del Codice dei contratti pubblici ha lo scopo di rendere questo importante strumento normativo più efficace, trasparente e in linea con le esigenze del mercato, facilitando così lo sviluppo di un sistema di appalti pubblici più efficiente e competitivo.

Di seguito si procederà all’esame delle principali innovazioni normative introdotte dal correttivo.

Equo compenso

Innanzitutto, nel correttivo vengono specificati i termini di applicabilità della Legge sull’equo compenso (L. n. 49/2023) al settore dei contratti pubblici con l’obiettivo di bilanciare i diversi interessi coinvolti. 

Invero, al fine di tutelare adeguatamente il lavoro dei professionisti e di garantire l’applicazione del principio dell’equo compenso, come previsto dall’art. 41, commi da 15-bis a 15-quater (introdotti ex novo), del Codice, il correttivo ha apportato una modifica all’art. 8, comma 2 del Codice dei contratti pubblici. Tale modifica, pur mantenendo il divieto di prestazioni gratuite, prevede la possibilità di derogare a tale principio solo in casi eccezionali e debitamente motivati.

Inoltre, sono state apportate rilevanti modifiche all’art. 41 del Codice, in particolare al comma 15, secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute a determinare l’importo a base d’asta nei contratti di servizi di ingegneria e di architettura, nonché di altri servizi tecnici, sulla base delle previsioni di cui all’Allegato I.13. Invero, all’interno del menzionato Allegato sono state recepite le tabelle aggiornate dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività richieste, in ossequio ai principi dell’equo compenso e del libero accesso al mercato concorrenziale. Tale modifica è volta a sopprimere la precisazione, precedentemente contenuta, secondo la quale i corrispettivi di cui al c.d. “decreto parametri” dovevano essere utilizzati dalle stazioni appaltanti per individuare l’importo a base d’asta.

 La soppressione del riferimento al “decreto parametri” è dovuta al fatto che il nuovo comma 15-bis dell’art. 41 introduce una netta distinzione tra la determinazione dell’importo a base d’asta, che avviene in base alle tabelle dell’Allegato I.13, e l’individuazione dei criteri di aggiudicazione, basati sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il nuovo comma 15-bis stabilisce che l’aggiudicazione dei contratti di servizi di ingegneria e di architettura, nonché di altri servizi tecnici di importo superiore a 140.000 euro, avvenga secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, privilegiando il miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i seguenti principi:

  • in relazione al 65 per cento dell’importo da porre a base di gara, l’elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall’articolo 108, comma 5, del Codice; tale specificazione consente di individuare la componente non ribassabile dell’importo complessivo in coerenza con il principio dell’equo compenso;
  • per il restante 35 per cento dell’importo da porre a base di gara, che può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite dei 30 punti. Tale previsione, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 108, comma 2, lett. b) del Codice, dovrebbe consentire di applicare anche ai contratti di servizi di ingegneria e di architettura i principi relativi alla concorrenza, mitigando il peso da attribuire al punteggio economico al fine di valorizzare la componente relativa all’offerta tecnica e, dunque, l’elemento qualitativo della prestazione oggetto dell’affidamento.

Il comma 15-ter dell’art. 41 del Codice prevede che per i contratti di servizi di ingegneria e di architettura sia obbligatoria la verifica delle offerte anomale. Questo meccanismo consente di escludere automaticamente dalla gara le proposte che non rispettano il principio dell’equo compenso, nei limiti sopra esposti, garantendo così una maggiore correttezza nella valutazione delle offerte.

Da ultimo, il comma 15-quater dell’art. 41 stabilisce che per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura, affidati ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del Codice, i corrispettivi calcolati secondo le modalità dell’Allegato I.13 possono essere ridotti sino al 20%.

Come noto, il tema dei rapporti tra la normativa sull’equo compenso per prestazioni professionali dettata dalla L. n. 49/2023 e la disciplina di cui al D.Lgs. n. 36/2023 ha sollevato innumerevoli dubbi interpretativi.

Nel dibattito giurisprudenziale, si rammentano le sentenze del T.A.R. Veneto (n. 632/2024) e del T.A.R. Lazio (n. 8580/2024), favorevoli all’applicazione della legge sull’equo compenso ai contratti pubblici, contrapposte alle sentenze del T.A.R. Campania (n. 1494/2024) e del T.A.R. Calabria (n. 483/2024), che ne escludono l’applicazione.

Tutele in materia di diritto del lavoro

Il correttivo ha apportato numerose modifiche in materia di tutela dei lavoratori negli appalti pubblici, in particolare all’art. 11 del Codice.

Nel dettaglio, è stato modificato il comma 2 dell’art. 11, secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute ad indicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile non solo nei bandi e negli inviti ma anche in tutte le fasi della procedura di gara, inclusi i documenti iniziali e la decisione di contrarre. Questa estensione, stabilita dal nuovo Allegato I.01, riguarda anche gli affidamenti diretti.

Inoltre, è stato introdotto ex novo il comma 2-bis la cui lettera stabilisce che qualora un appalto o una concessione preveda prestazioni aggiuntive (scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie) che rappresentano almeno il 30% dell’attività complessiva e che appartengono alla stessa categoria di quelle principali, la stazione appaltante o l’ente concedente deve indicare nei documenti di gara il CCNL applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.

È stato altresì novellato il comma 4 dell’art. 11, nel quale è precisato che la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele, presentata dall’operatore economico, deve essere effettuata secondo le modalità dell’art. 110 del Codice e in conformità alle nuove disposizioni di cui all’Allegato I.01.

E’ stato modificato anche il comma 2 dell’art. 119 del Codice, nel quale è prevista la possibilità per il subappaltatore di applicare, oltre i CCNL del contraente principale, anche altri differenti CCNL, purché garantiscano ai dipendenti le medesime tutele di quello applicato dall’appaltatore.

Le modifiche sopra analizzate puntano a migliorare la tutela dei lavoratori negli appalti pubblici, definendo con maggiore precisione le regole per l’applicazione dei CCNL e introducendo criteri più rigorosi per verificare l’equivalenza delle tutele offerte.

Digitalizzazione

Rilevanti modifiche sono state apportate anche in materia di digitalizzazione – uno dei principali obiettivi del D.Lgs. n. 36/2023 – volte a favorire e semplificare il processo di digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti pubblici. In particolare, sono state semplificate le procedure per l’alimentazione del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, chiarite le regole per la certificazione delle piattaforme di collegamento alla Banca Dati Nazionale di ANAC ed introdotte misure per semplificare il funzionamento del casellario informatico.

Inoltre, con riferimento alla progettazione digitale (BIM – Building Information Modeling), è stata incrementata la soglia relativa all’obbligatorietà di utilizzo del BIM da 1 mln a 2 mln di euro.

Revisione prezzi

Mediante alcune modifiche all’art. 60 del Codice e con l’introduzione del nuovo Allegato II.2 bis è stato chiarito il rapporto tra revisione prezzi e principio dell’equilibrio contrattuale. In particolare, la soglia di rischio contrattuale per i lavori pubblici è stata ridotta al 3%, mentre quella di compensazione per eventuali eccedenze è stata aumentata al 90%. Questa scelta, basata sull’omogeneità dei metodi di calcolo della revisione dei prezzi, mira a garantire una maggiore prevedibilità ed a limitare i rischi economici per le imprese.

Invece, per i contratti di servizi e forniture sono stati stabiliti due meccanismi revisionali: 

  • meccanismo ordinario: basato su clausole di indicizzazione del costo del servizio, assicura l’equilibrio economico del contratto in condizioni normali, adattando i prezzi alle variazioni di mercato;
  • meccanismo straordinario: si attiva in caso di aumenti dei costi contrattuali superiori al 5% e prevede una compensazione dell’80% dell’eccedenza, per far fronte a situazioni eccezionali.

Qualificazione

Sul tema della qualificazione delle stazioni appaltanti sono state introdotte rilevanti modifiche finalizzate, in particolare, a rispettare gli impegni assunti in sede di adozione del PNRR.

Nel dettaglio, le modifiche apportate introducono incentivi per le stazioni appaltanti non qualificate e requisiti flessibili per la qualificazione relativa alla fase di esecuzione, conciliando così la necessità di garantire la formazione del personale impiegato negli appalti pubblici, incluso l’uso di metodi e di sistemi di gestione digitale, e l’interesse a prevenire stalli nell’esecuzione.

Consorzi

Modifiche rilevanti sono state apportate in materia di consorzi, anche in recepimento degli orientamenti forniti dall’ANAC.

In particolare, è stato modificato il comma 3 dell’art. 67 del Codice, estendo anche ai consorzi fra società cooperative ed ai consorzi tra imprese artigiane la previsione, finora vigente solo per i consorzi stabili, in virtù della quale i requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice devono essere posseduti sia dalle consorziate esecutrici sia dalle consorziate che prestano i requisiti.

È stato modificato altresì il comma 4 che chiarisce che sia i consorzi stabili sia i consorzi di cooperative e di artigiani sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. È stato precisato inoltre che quando il consorziato designato è, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice (consorzi di cooperative e di artigiani), è tenuto anch’esso ad indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre (c.d. “designazione a cascata”).

Al fine di superare le criticità interpretative e in coordinamento con le altre modifiche apportate, al comma 5 dell’art. 67 è stato precisato che i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d’opera, le attrezzature e l’organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Da ultimo, è stato novellato il comma 7 al fine di chiarire che possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio (di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell’attestazione di qualificazione SOA). È stato altresì introdotto il divieto di partecipazione a più di un consorzio stabile.

Tutela delle micro, piccole e medie imprese

Il nuovo quadro normativo introduce misure specifiche per favorire l’accesso delle micro, piccole e medie imprese (PMI) al mercato degli appalti pubblici. Nel dettaglio, sono state introdotte nuove regole sulla suddivisione in lotti e sul subappalto, finalizzate a garantire una più ampia partecipazione delle PMI alle gare. Inoltre, è stato introdotto l’obbligo di affidare almeno il 20% delle prestazioni subappaltabili a PMI, con la possibilità di deroghe motivate.

Fase esecutiva del contratto

In materia di esecuzione del contratto sono state apportate modifiche volte a rafforzare le premialità e le penali al fine di accelerare l’esecuzione delle opere; inoltre, sono state tipizzate le varianti per conferite maggiore certezza alla fase di esecuzione. 

Per le stesse finalità di cui sopra è stato introdotto un nuovo istituto giuridico denominato “accordo di collaborazione”.

Partenariato Pubblico Privato (PPP)

Il correttivo ha introdotto significanti novità in materia di PPP, in particolare per quanto riguarda la finanza di progetto (art. 193), rendendo più immediata la distinzione tra finanza di progetto ad iniziativa privata e ad iniziativa dell’ente concedente.

Tra le principali novità vi sono:

  • introduzione di un Progetto di fattibilità avente contenuto ridotto per la finanza di progetto, così da alleggerire i numerosi oneri iniziali della proposta, nonché rendere più agevole presentare proposte progettuali;
  • in caso di iniziativa privata, la previsione di una manifestazione di interesse preliminare, attraverso la quale i possibili promotori hanno la facoltà di richiedere all’ente concedente dati ed informazioni per la presentazione della proposta;
  • la previsione di una fase preliminare di valutazione comparativa tra la proposta del promotore e quelle presentate da altri operatori economici;
  • l’estensione del diritto di prelazione anche agli altri proponenti.

Collegio Consultivo Tecnico (CCT)

In materia di CCT il correttivo ha apportato alcune modifiche per circoscrivere l’operatività dei Collegi Consultivi Tecnici, chiarendo che essi devono essere obbligatoriamente istituiti solo per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea.

È stata esclusa, invece, l’istituzione obbligatoria del CCT per tutti i contratti di servizi e forniture, in relazione ai quali l’eventuale attivazione viene rimessa alla esclusiva volontà delle parti. È stato chiarito, inoltre, in coerenza con quanto previsto (anche) dall’articolo 1 dell’Allegato V.2, che l’istituto in esame trova applicazione sia nei contratti di appalto sia in quelli di concessione. 

Da ultimo, è stato precisato il valore di lodo contrattuale dei pareri.

Attività di formazione dello Studio

A seguito della recente pubblicazione del D.Lgs. n. 209 del 31.12.2024, correttivo del Codice dei Contratti Pubblici, lo Studio Legale Dal Piaz organizza seminari formativi (in modalità webinar e/o in presenza nella sede concordata) per illustrare le principali modifiche intervenute, al fine di supportare le Amministrazioni e gli operatori economici nel comprendere i cambiamenti principali e nel pianificare strategie efficaci per affrontare con successo le prossime gare d’appalto.

Di seguito si riporta una bozza di programma, modificabile in base alle esigenze del cliente.

PROGRAMMA FORMAZIONE SUL CORRETTIVO

  • Principio d’applicazione dei contratti collettivi nazionali (art. 11)  
  • Fasi delle procedure di affidamento (art. 17): tempi massimi per pubblicazione del bando
  • Contratto e stipulazione (art. 18): riduzione del periodo di stand-still
  • Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (art. 23) 
  • Accesso agli atti e riservatezza (art. 35)
  • Livelli e contenuti della progettazione (art. 41): supervisione del RUP, nuove clausole per responsabilità del progettista   
  • Equo compenso
  • Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (art. 43) 
  • Principio di rotazione (art. 49)  
  • Garanzie a corredo dell’offerta e garanzie definitive (art. 53)
  • Clausole sociali e criteri di sostenibilità (art. 57)  
  • Clausole di revisione prezzi (art. 60): introduzione di meccanismi ordinari e straordinari di compensazione
  • Subappalto (art. 119): obbligo di clausole di revisione prezzi e controlli sui CCNL
  • Modifica dei contratti in corso di esecuzione (art. 120)
  • Penali e premi di accelerazione (art. 126)  
  • Requisiti di partecipazione alle gare (artt. 99, 100, 103) 
  • Avvalimento (art. 104)
  • Collaudo e verifica di conformità (art. 116).

Per informazioni su costi, date e disponibilità: info@studiolegaledalpiaz.it.