Con il D. Lgs. n. 209/2024, c.d. Decreto “correttivo” al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 36/2023), il legislatore ha riscritto l’art. 193 del D. Lgs. n. 36/2023 dedicato all’istituto della finanza di progetto o project financing.
L’intervento del legislatore si colloca nell’ambito della delega conferita dall’articolo 1, comma 4, della Legge 21 giugno 2022 n. 78, con l’obiettivo di razionalizzare l’assetto normativo, agevolare l’attuazione degli impegni connessi al PNRR e rispondere alle contestazioni emerse nell’ambito della procedura di infrazione INFR (2018)2273, con cui la Commissione europea ha esortato l’Italia a conformarsi alle Direttive in materia in materia di appalti e di concessioni pubbliche, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione. La riforma, pur concepita per rendere l’istituto del project financing più attrattivo, competitivo e trasparente, non è però riuscita a dissolvere del tutto le incertezze applicative che ne accompagnano l’attuazione pratica.
La riforma mira a realizzare un coordinamento normativo chiaro tra la finanza di progetto ed i parternariati. A tal fine, l’art. 174, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 specifica che l’istituto in questione disciplina più propriamente una particolare modalità di affidamento e gestione di un contratto di concessione ovvero di un contratto di locazione finanziaria di un’opera pubblica o di pubblica utilità, piuttosto che costituire una tipologia contrattuale tout court.
È dunque ormai pacifico che la finanza di progetto trovi il suo naturale terreno di applicazione nelle concessioni, sia di lavori che di servizi.
1. Disciplina e precisazioni giurisprudenziali.
Il nuovo comma 1 dell’art. 193 D. Lgs. n. 36/2023 prevede l’affidamento in concessione di lavori o di servizi mediante la finanza di progetto, tanto su iniziativa dei privati nelle ipotesi di cui al comma 3, anche per proposte non incluse nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all’art. 175, comma 1, del Codice, quanto su impulso dell’ente concedente nelle ipotesi di cui al comma 16, per proposte incluse nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all’art. 175, comma 1. In entrambi i casi, il filo conduttore è la trasparenza: nessun passo può compiersi nell’ombra, ogni manifestazione d’interesse deve trovare spazio nell’“Amministrazione trasparente”, così che l’accesso ai dati diventi il presupposto stesso della concorrenza.
Il Decreto correttivo ha consacrato nell’ordinamento una prassi già largamente diffusa e raccomandata dall’ANAC, prevedendo una fase iniziale di “manifestazione di interesse”, obbligatoria per le amministrazioni e soltanto eventuale per il promotore. Il nuovo comma 2 dell’art. 193, infatti, prevede che l’operatore economico, prima ancora di formulare la propria proposta, possa rivolgersi all’ente concedente con una manifestazione di interesse preliminare, accompagnata dalla richiesta di dati e informazioni necessari per la sua elaborazione. Il termine “preliminare”, inserito su sollecitazione della Camera dei deputati, segna la volontà di anticipare il momento della verifica di interesse pubblico, spostandolo a monte della procedura (un principio che troverà eco anche nelle modifiche al comma 4). Questa scelta lessicale, quasi impercettibile a prima vista, riflette le istanze della Commissione europea, che ha chiesto con forza un controllo anticipato di coerenza tra le iniziative dei privati ed i bisogni effettivi delle amministrazioni. Se l’ente concedente riconosce in quella sollecitazione un interesse pubblico, trasmette all’operatore i dati e le informazioni richieste, e nello stesso tempo ne dà pubblica notizia nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. Tali informazioni, infatti, non devono restare confinate nello scambio tra singolo operatore e amministrazione, ma devono essere messe a disposizione di tutti i potenziali interessati attraverso la pubblicazione online. Diversamente, se il progetto non è ritenuto prioritario o non risponde alle esigenze contingenti dell’ente, nessuna pubblicazione è dovuta.
La nuova architettura normativa procedimentalizza la fase di valutazione, rende trasparente l’accesso alle informazioni ed intreccia concorrenza e pubblicità. Così, ciò che un tempo era affidato all’opacità delle relazioni bilaterali, oggi si colloca sotto la luce del principio di trasparenza, trasformando la finanza di progetto in un terreno di confronto pubblico verificabile.
Nei successivi tre commi dell’art. 193 viene delineata la struttura bifasica della proposta. Nella prima fase il Promotore presenta la propria iniziativa, che viene sottoposta a valutazione comparativa insieme ad eventuali proposte concorrenti formulate da altri soggetti (i Proponenti); l’esito di tale confronto conduce all’individuazione del progetto ritenuto di pubblico interesse, destinato a costituire la base di gara. La seconda fase si apre con la messa a gara del progetto così selezionato e successivamente approvato dall’amministrazione concedente.
Il nuovo comma 3 prevede che gli operatori economici possano, in qualità di Promotori, presentare agli enti concedenti proposte per la realizzazione in concessione di lavori o servizi. Si tratta di iniziative ad impulso privato, finalizzate anche a interventi non inseriti nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all’art. 175, comma 1, del Codice. Ciascuna proposta contiene un progetto di fattibilità, redatto in coerenza con l’articolo 6-bis dell’Allegato I.7. al Codice, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario (PEF) asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e l’indicazione dei requisiti del promotore.
A seguito dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato, è stato chiarito che sia gli investitori istituzionali sia gli altri operatori economici interessati possono avvalersi di una serie di strumenti volti ad ampliare la platea dei potenziali promotori:
- presentazione della proposta anche senza requisiti propri: è consentito presentare l’iniziativa pur in assenza dei requisiti richiesti dal bando, fermo restando l’obbligo, in sede di gara per l’affidamento dei lavori o dei servizi, di associarsi o consorziarsi con operatori qualificati;
- avvalimento: è ammesso il ricorso a tale istituto, anche in misura integrale, per soddisfare i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale mediante le capacità di altri soggetti;
- subappalto: è consentito il ricorso al subappalto anche integrale, a condizione che il nominativo del subappaltatore, unitamente al suo consenso, sia comunicato all’amministrazione concedente entro il termine di presentazione dell’offerta.
Tanto l’avvalimento quanto il subappalto sono configurati non come deroghe eccezionali ma come canali ordinari di accesso al procedimento, volti a garantire la più ampia partecipazione degli operatori interessati.
L’ente concedente, verificata la sussistenza dell’interesse pubblico e la coerenza con la programmazione in materia di partenariato, pubblica l’avviso di presentazione della proposta nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito e stabilisce un termine non inferiore a 60 giorni entro cui altri operatori economici, in qualità di Proponenti, possono presentare proposte alternative per il medesimo intervento (art. 193, comma 4).
Entro 45 giorni dalla scadenza di tale termine l’ente concedente procede, in forma comparativa, a selezionare, sulla base di criteri che tengano conto della fattibilità delle proposte e della corrispondenza dei progetti e dei relativi piani economici e finanziari ai fabbisogni dell’ente, una o più proposte da sottoporre alla procedura di valutazione di cui al comma 6 (art. 193, comma 5).
La nuova versione della norma, di fatto, sposta in avanti il momento della comparazione, collocandolo prima dell’avvio della gara vera e propria. Se, da un lato, questa scelta normativa sembra offrire il vantaggio di attenuare l’asimmetria informativa tra amministrazione concedente e operatori economici, dall’altro rischia di scoraggiare i potenziali Promotori, i quali, in caso di mancata selezione della propria proposta, non hanno alcuna possibilità di recuperare le spese sostenute per la sua predisposizione.
Tra le innovazioni introdotte spicca anche la previsione, per il Promotore, di un progetto di fattibilità in forma semplificata, concepito per ridurre tempi e costi di elaborazione. Se da una parte l’obiettivo perseguito dal legislatore appare quello di attenuare i rischi cui i Promotori sono esposti, alleggerendo l’impegno finanziario e tecnico richiesto in fase iniziale, occorre tuttavia considerare quale possa essere il costo per la collettività di proposte meno strutturate. Infatti, da un lato la semplificazione consente un’accelerazione delle procedure ed un contenimento dei costi preliminari, dall’altro, posticipando valutazioni più approfondite a una fase successiva, potrebbe generare incertezza sui costi effettivi dell’opera e determinare ritardi nell’attuazione a causa della minore accuratezza progettuale.
Ai sensi del comma 6, l’ente concedente comunica ai soggetti interessati la proposta o le proposte individuate, ne dà notizia sul sito istituzionale e, ove necessario, invita il promotore e i proponenti ad apportare le modifiche al progetto di fattibilità, al piano economico-finanziario ed allo schema di convenzione richieste per la loro approvazione. In questa fase l’ente ha facoltà di indire una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della Legge 7 agosto 1990 n. 241. Qualora Promotore o Proponenti non provvedano ad adeguare le proposte secondo le indicazioni ricevute entro il termine assegnato, le stesse vengono respinte con provvedimento motivato. La procedura di valutazione si conclude entro 60 giorni, prorogabili fino a 90 per comprovate esigenze istruttorie, con provvedimento motivato dell’ente concedente. In caso di pluralità di proposte ammesse la valutazione si svolge in forma comparativa. La Relazione illustrativa al D. Lgs. 209/2024 chiarisce che tale procedura di valutazione dovrebbe garantire il coinvolgimento, con modalità trasparenti, motivate e competitive, sia del Promotore che dei Proponenti, in condizioni di par condicio, sulla base di criteri “definiti e pubblicizzati anteriormente alla conoscenza del contenuto delle proposte”. Tale fase comparativa, assente nella formulazione precedente dell’art. 193, se da un lato rafforza la concorrenza, dall’altro comporta inevitabilmente un prolungamento dei tempi e può favorire l’insorgere di contenziosi, con conseguenti ulteriori ritardi.
Il comma 7 dell’art. 193 stabilisce che il progetto di fattibilità selezionato, laddove l’intervento lo richieda, deve arricchirsi degli ulteriori elaborati previsti dall’art. 6 dell’Allegato I.7., che definisce i contenuti del progetto di fattibilità tecnico-economica, ovvero dall’art. 4-bis dell’Allegato I.7. che definisce i contenuti della progettazione di servizi e forniture. Una volta approvati, tali documenti entrano a far parte degli strumenti di programmazione dell’ente concedente.
All’esito dell’approvazione, ai sensi del successivo comma 8, il progetto di fattibilità tecnica ed economica per gli affidamenti di lavori, ovvero il progetto di cui all’articolo 4-bis dell’Allegato I.7. per gli affidamenti di servizi, unitamente agli altri elaborati della proposta, inclusa una sintesi del piano economico-finanziario (PEF) vengono posti a base di gara secondo i tempi stabiliti dalla programmazione. Gli obblighi di trasparenza sono assolti ai sensi dell’art. 28 del Codice, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza di cui all’art. 35 e delle deroghe relative ai contratti secretati di cui all’art. 139. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo.
Il comma 9, in sintonia con la nuova architettura dell’istituto, dispone che possa essere modificata la configurazione giuridica non solo del Promotore ma anche del Proponente sino alla scadenza per la presentazione delle offerte. Il bando deve allora indicare con chiarezza le modalità di esercizio del diritto di prelazione, esteso non più solo al Promotore ma anche al Proponente, nei termini previsti dal comma 12 dell’art. 193.
Il comma 10 disciplina le modalità di presentazione delle offerte da parte dei concorrenti che possiedono i requisiti soggettivi indicati nel bando. Ciascuna offerta deve comprendere:
un piano economico-finanziario (PEF) asseverato;
la specificazione delle caratteristiche del servizio e delle modalità di gestione;
eventuali varianti migliorative al progetto di fattibilità tecnico-economica;
eventuali modifiche allo schema di convenzione posto a base di gara, secondo gli indicatori fissati nel bando.
Le offerte devono inoltre essere corredate dalle garanzie provvisorie obbligatorie richieste per la partecipazione alla procedura di affidamento di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 36/2023.
L’ente concedente, a questo punto (comma 11):
- esamina le offerte pervenute entro i termini indicati nel bando di gara;
- redige una graduatoria, nominando aggiudicatario il soggetto che ha presentato la proposta economicamente più vantaggiosa;
- sottopone ad approvazione i successivi livelli progettuali elaborati dall’aggiudicatario.
Sul punto, giova richiamare la recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7127 del 28 agosto 2025, che ha ribadito che le valutazioni circa la sostenibilità del PEF e dell’offerta rientrano in un ambito di valutazione tecnica riservato all’amministrazione concedente, tendenzialmente insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza (cfr. anche Cons. Stato, Sez. V, 30 gennaio 2023 n. 1042).
In particolare, il Collegio ha ribadito che la funzione assunta dal piano economico-finanziario nelle concessioni di lavori e di servizi, in ragione della previsione dell’art. 3, comma primo, lettere uu) e vv) del D. Lgs. n. 50 del 2016, consiste nel garantire l’equilibrio economico e finanziario dell’iniziativa (ossia la “contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria“) attraverso la “corretta allocazione dei rischi” (ex art. 165, comma 2, D. Lgs. n. 50 del 2016) – allocazione che può eventualmente essere temperata da un intervento finanziario posto a carico dell’amministrazione concedente – lungo tutto l’arco temporale della gestione.
Come noto, la concessione, sia di lavori pubblici che di servizi, si caratterizza per un dato: la remunerazione degli investimenti compiuti dall’operatore economico privato e delle prestazioni rese nell’esecuzione della concessione è costituita dal diritto di gestire funzionalmente ed economicamente il servizio (o i servizi) erogati attraverso le opere pubbliche realizzate. Il che significa, come emerge agevolmente dalla lettura sia delle definizioni di cui all’art. 3, comma 1, lett. cit. – si vedano anche le lettere zz), aaa), bbb) e ccc), nelle quali è scolpita la definizione delle diverse tipologie di rischi trasferiti in capo al concessionario – sia all’art. 165 del D. Lgs. n. 50 del 2016[1], che i servizi in questione debbono avere una chiara natura imprenditoriale, nel senso che si rivolgono ad un mercato composto da una pluralità di utenti che ne domandano le prestazioni.
Il rischio assunto dal concessionario si valuta proprio intorno alla aleatorietà della domanda di prestazioni, poiché l’errore di valutazione del livello di domanda attendibile evidentemente condiziona la remuneratività dell’investimento e misura la validità imprenditoriale dell’iniziativa economica.
Si tratta, come noto, di una tipologia di rischio imprenditoriale diversa da quella riscontrabile nel contratto di appalto (di lavori, servizi o forniture), proprio perché entra in giuoco un elemento imponderabile, ossia la domanda di prestazioni per quel servizio pubblico, che non è determinabile a priori, che nell’appalto non compare.
Se dunque la concessione è caratterizzata dal trasferimento del rischio operativo dal concedente al concessionario, il PEF è lo strumento mediante il quale si attua la concreta distribuzione del rischio tra le parti del rapporto, le cui adeguatezza e sostenibilità deve essere valutata dall’amministrazione concedente alla luce delle discipline tecniche ed economiche applicabili e sulla base delle eventuali prescrizioni che la stessa amministrazione ha dettato con la lex specialis della procedura per la selezione del concessionario.
Tale controllo non si sovrappone a quello tipico del giudizio di anomalia dell’offerta negli appalti, il quale rimane limitato sia dalla durata generalmente contenuta dell’affidamento sia dall’assenza di un rischio operativo e di domanda posto in capo all’appaltatore. Diversamente, nelle concessioni l’oggetto della verifica riguarda l’effettiva assunzione del rischio imprenditoriale da parte del concessionario, i confini entro cui tale rischio è ammissibile senza compromettere il corretto svolgimento dell’attività affidata, nonché la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria dell’operazione. Sono proprio questi profili – come precisato dall’art. 3, comma 1, lett. fff) – a rientrare nella valutazione riservata all’amministrazione concedente.
Tale ricostruzione riprende gli orientamenti più recenti (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 4 febbraio 2022 n. 795, ed ivi ulteriori precedenti conformi), che sottolineano come la funzione del PEF sia quella di dimostrare la concreta capacità dell’operatore economico di eseguire correttamente le prestazioni per l’ intero arco temporale prescelto, attraverso la prospettazione di un equilibrio economico e finanziario di investimenti e di connessa gestione che consenta all’amministrazione concedente di valutare l’adeguatezza dell’offerta e l’effettiva realizzabilità dell’oggetto della concessione (cfr. anche Cons. Stato, Sez. V, 26 settembre 2013 n. 4760). In altri termini, il PEF è un documento che giustifica la sostenibilità dell’offerta, quale dimostrazione che l’impresa è in condizione di trarre utili tali da consentire la gestione proficua dell’attività (Cons. Stato, Sez. V, 10 febbraio 2010 n. 653).
La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7127 del 28 agosto 2025 si inserisce nel solco di un orientamento consolidato, volto a bilanciare l’esigenza di garantire la par condicio con il necessario rispetto della discrezionalità tecnica dell’amministrazione. Ne deriva che, se da un lato il piano economico-finanziario non può essere ridotto a un mero adempimento formale, dall’altro al Giudice non è consentito sostituirsi all’amministrazione con proprie valutazioni tecniche. In questa prospettiva, la pronuncia ribadisce che il PEF nelle concessioni rappresenta uno strumento essenziale per verificare la concreta sostenibilità dell’intervento e l’effettiva assunzione del rischio operativo da parte del concessionario.
Proseguendo nell’analisi delle principali innovazioni introdotte dal correttivo, merita attenzione la disciplina del diritto di prelazione di cui al comma 12 dell’art. 193. Qualora il Promotore, o il Proponente, non risulti aggiudicatario, conserva la possibilità di esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, il diritto di prelazione, divenendo a sua volta vincitore della gara se si impegna ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle stesse condizioni offerte dall’originario aggiudicatario. Da questa previsione discendono due conseguenze. Se il Promotore o il Proponente non esercita la prelazione, ha diritto a vedersi rimborsate, a carico dell’aggiudicatario, le spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell’ingegno, entro il limite massimo del 2,5% del valore dell’investimento desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Se, viceversa, la prelazione viene esercitata, l’aggiudicatario originario ha diritto al rimborso, a carico del Promotore o del Proponente, delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione della propria offerta, sempre entro i medesimi limiti percentuali.
L’estensione del diritto di prelazione ai Proponenti sembra mirare a rafforzare la concorrenza, rispondendo alle perplessità sollevate dal Consiglio di Stato ed anticipando una questione pregiudiziale alla CGUE sulla compatibilità del meccanismo con i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, interpretati alla luce dei principi di proporzionalità, buona amministrazione ed efficienza della pubblica amministrazione. Tuttavia, l’efficacia della concorrenza si misura davvero solo in mercati maturi, ed il settore delle infrastrutture italiane non può ancora definirsi tale. Il confronto tra il mercato tradizionale degli appalti e quello dei partenariati pubblico-privati restituisce un quadro emblematico: nel 2023, gli appalti di importo pari o superiore a 40.000 euro hanno raggiunto un valore complessivo di 283,4 miliardi di euro, mentre i PPP hanno rappresentato appena 0,018969 miliardi: testimonianza eloquente di un ecosistema ancora giovane e fragile in cui l’aspirazione alla concorrenza pienamente operativa si scontra con la realtà dei numeri.
Un ulteriore elemento a sostegno della precedente formulazione è rappresentato dal fatto che, prima dell’entrata in vigore del Decreto correttivo, il diritto di prelazione era riservato esclusivamente al Promotore. Questa disposizione poteva essere interpretata come un riconoscimento dei diritti di ingegno spettanti al soggetto che aveva presentato per primo l’idea progettuale, valorizzando pienamente l’iniziativa e la creatività del Promotore nella fase iniziale del procedimento. Con l’estensione del diritto di prelazione anche al Proponente, il cui progetto sia stato approvato e posto a base di gara, invece, si riduce la tutela dell’iniziativa originaria.
Resta inoltre sullo sfondo un tema di continuità e coerenza delle politiche legislative. L’istituto della prelazione, da tempo confrontato con l’ordinamento europeo in materia di evidenza pubblica, aveva trovato piena conferma nel nuovo Codice dei contratti pubblici prima della revisione introdotta dal Decreto correttivo. Tale conferma, motivata nella Relazione illustrativa al Codice, sottolineava che il diritto di prelazione, integrato o affiancato da altri sistemi premiali, non produceva effetti distorsivi sul mercato né limitava la partecipazione degli operatori economici ai partenariati pubblico-privati, garantendo così un equilibrio tra tutela dell’iniziativa privata e corretto funzionamento del mercato.
Avanzando nell’esame delle novità più significative introdotte dal correttivo, in relazione alla particolare tipologia di lavori o servizi, l’amministrazione concedente può introdurre criteri premiali di valutazione, volti a privilegiare le offerte capaci di apportare un effettivo valore aggiunto in termini di innovazione, sviluppo e digitalizzazione (comma 13).
Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell’ambito delle proprie finalità di interesse generale e di sostegno allo sviluppo economico, hanno la possibilità di partecipare in forma aggregata alla presentazione di proposte, sia di iniziativa privata che pubblica (comma 14).
Al comma 15 si prevede che l’operatore economico vincitore sia tenuto a prestare la garanzia definitiva di cui all’art. 117 del Codice. Inoltre, a decorrere dall’avvio della gestione del servizio da parte del concessionario, questi deve costituire una cauzione annualmente rinnovabile, a tutela dell’amministrazione, pari al 10% del costo operativo annuo, destinata a coprire le penali per l’eventuale inadempimento o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali. La mancata costituzione della cauzione è qualificata come grave inadempimento.
Il comma 16 disciplina la finanza di progetto a iniziativa pubblica. In questa ipotesi, l’amministrazione può sollecitare i privati a farsi promotori di progetti da realizzare in concessione, ricorrendo allo strumento del project financing. Le proposte, redatte secondo quanto stabilito dal comma 3, devono essere presentate entro un termine non inferiore a 60 giorni. Gli operatori economici interessati possono inoltre richiedere chiarimenti ed integrazioni documentali, che l’amministrazione dovrà trasmettere al richiedente e contestualmente rendere disponibili a tutti tramite pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale.
Infine, il comma 17 prevede che l’amministrazione esamini le proposte pervenute e, successivamente, metta a gara il progetto di fattibilità prescelto insieme agli altri elaborati, comprensivi di una sintesi del piano economico-finanziario. La gara si svolgerà secondo le stesse regole fissate dai commi 10, 11, 12 e 13. Anche in questo caso l’aggiudicatario sarà tenuto a prestare le garanzie previste dal comma 15.
2. Conclusioni.
Il Decreto correttivo segna un’evoluzione significativa per la finanza di progetto, soprattutto nelle iniziative private, introducendo modifiche rilevanti alla procedura di affidamento ed ampliando il diritto di prelazione anche al Proponente.
L’intento del legislatore di allinearsi maggiormente ai principi concorrenziali europei è evidente, ma permangono sfide concrete. La nuova disciplina potrebbe comportare tempi più lunghi e complessità maggiori, anticipando già nella fase preliminare di valutazione comparativa delle proposte il rischio di contenziosi e riducendo così l’efficacia complessiva della procedura.
Le innovazioni introdotte, come la possibilità di presentare un progetto di fattibilità più snello, mostrano la volontà di bilanciare i rischi contenendo costi e tempi per i Promotori. Solo l’applicazione pratica nelle future gare potrà tuttavia confermare se tale equilibrio tra efficienza, trasparenza e tutela dell’iniziativa privata sarà effettivamente raggiunto.
[1] La decisione del Consiglio di Stato presenta un elemento singolare: nel descrivere la natura del rapporto concessorio e la funzione del PEF quale strumento di ripartizione del rischio operativo, il Collegio fa riferimento al quadro definitorio delineato dal previgente D.Lgs. 50/2016 (artt. 3, lett. uu) e vv), e 165), sebbene la procedura oggetto di giudizio, avviata con determina dirigenziale del 22 dicembre 2023, fosse soggetta alla disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023).